STATUTO ASSOCIAZIONE TZUR – SAN GIOVANNI DI SINIS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione, denominato “ASSOCIAZIONE TZUR – SAN GIOVANNI DI SINIS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti (dunque “TZUR – SAN GIOVANNI DI SINIS – APS”), nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell’apposito registro o successivamente nel RUNTS. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha sede legale ed amministrativa in Cabras, con indirizzo fissato in San Giovanni di Sinis, località case sparse presso l’abitazione della signora Giulia Uras Uda. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L’Associazione opera sul territorio del Comune di Cabras, della Provincia di Oristano e in generale di quello regionale della Sardegna, extraregionale anche aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")
1. L'Associazione dovrà da utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, secondo quanto indicato nell’Atto Costitutivo. 2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 35 del Codice del Terzo settore. 3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 5 (Attività e Finalità)
L’associazione si propone di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso. In particolare, promuoverà e coltiverà la promozione sociale, culturale e civile delle persone curando la costruzione di relazioni con la partecipazione attiva alla vita sociale, alle iniziative culturali e di volontariato e solidarietà, ambientali ed educative, tese alla non discriminazione e al confronto, scambio e condivisione delle iniziative. In tal senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuoverà e diffonderà la cultura, la valorizzazione dei beni artistici, architettonici, ambientali e naturalistici, archeologici, etnografici. Svolgerà attività in ambito turistico, enogastronomico, ricreato, sociale e formativo nonché per la valorizzazione delle risorse del territorio, nelle accezioni più ampie. Tra questi l’organizzazione di manifestazioni a tema, eventi, simposi, tavole rotonde, congressi, indire concorsi nei suddetti ambiti, anche a premi, rassegne, organizzare feste tradizionali, mostre e attività artistiche e di laboratorio, della pittura e scultura, attività legate all’agricoltura e silvicoltura quali la semina e la coltivazione, la raccolta dei frutti e la vendemmia, la trasformazione dei prodotti come la vinificazione e distillazione, la panificazione, anche attraverso l’installazione e gestione di spazi espositivi e mostre delle produzioni locali, stimolando la partecipazione e aggregazione degli associati e non. Avrà particolare attenzione per le attività giovanili, soprattutto educative e tese alla socializzazione, alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, mediante la promozione delle potenziali attività di sviluppo del territorio che possano arginare il fenomeno della emigrazione e spopolamento dei piccoli centri urbani. Promuoverà concorsi letterari e rassegne canore, in prevalenza in lingua sarda, indirà premi e raccolte di fondi, anche per la beneficenza. Anche se non in via principale, valorizzerà i beni culturali e archeologici, degli antichi percorsi abbandonati. Con riguardo alle norme che regolano il terzo settore, svolgerà, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero: - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281. Tale attività potrà essere realizzata anche mediante l’organizzazione di “Giornate ecologiche” finalizzate alla pulizia dell’ambiente circostante. - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Tale attività potrà essere realizzata anche mediante l’organizzazione di eventi sportivi finalizzati alla promozione degli sport di mare oppure tramite organizzazione di eventi culturali inerenti all’archeologia, alla geologia, agli aspetti naturalistici ed etnografici; potrà essere svolta mediante la presentazione di libri o la realizzazione di eventi e attività ricreative quali, ad esempio, corsi di ballo sardo, spettacoli teatrali e musicali; - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. Tale attività potrà essere realizzata anche mediante l’organizzazione di eventi di presentazione dei prodotti tipici locali; - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale attività potrà essere realizzata anche mediante l’organizzazione di eventi culturali e conferenze a tema archeologico, geologico, naturalistico ed etnografico. L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell’articolo 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017.
ART. 6 (Ammissione ed esclusione)
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. La deliberazione è comunicata all'interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
b) per mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo;
c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’Associazione, secondo le modalità ed orari consentiti;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
• votare in Assemblea, e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare entro i termini la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
• Assemblea dei soci;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;
• Organo di controllo (eventuale);
• Organo di revisione (eventuale). Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 9 (L’Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito fisico o indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione o dandone evidenza nel sito internet della associazione stessa. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno tre decimi dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 10 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
• stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
• nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
• nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • approvare il bilancio;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• deliberare sull'esclusione degli associati;
• deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 11 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita senza necessità di quorum costitutivo minimo. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 12 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 13 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo: - eseguire le deliberazioni dell’assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea; - predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; - predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; - deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazioni o ad essa affidati. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da tre a nove componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 14 (Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 15 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 17 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 19/23 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
• proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
• rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
• ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
ART. 18 (I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 20 (Bilancio di esercizio)
I documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, coincidendo con l’anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’Consiglio Direttivo, e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 21 (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 22 (Le convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 23 (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 24 (Libri sociali obbligatori)
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a),
b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni. L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati che prestano attività di volontariato devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
ART. 27 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
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